La legge di stabilità e la scuola (2)
da www.italiascuola.it:
La Legge, che consta di un unico articolo e 735 commi, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.
Analizziamo alcune disposizioni di interesse per il personale della scuola e per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Fondo per la realizzazione del Piano "La Buona Scuola" (comma
4)
Viene istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
Il Fondo è finalizzato agli interventi di rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, della valorizzazione dei docenti e della sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
Stabilizzazione del bonus di 80 euro (commi 12-15)
Il comma 1-bis dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/86 viene modificato al fine di stabilizzare la normativa sul c.d. "Bonus 80 euro".
Viene, quindi, previsto che qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a
26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
2.000 euro.
Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del cd. "Bonus 80 euro" non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.
Viene, inoltre, previsto che è il sostituto d'imposta a dover riconoscere al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario.
Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto sopra descritto, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
Requisiti contributivi per l'accesso alla pensione (comma 113)
La normativa sulle pensioni introdotta dalla Riforma Fornero prevedeva penalizzazioni dell’1% per ogni anno di anticipo ai 62 anni di età nell’accesso alla pensione anticipata e del 2% per ogni anno di precedente al compimento dei 60 anni di età.
Il comma 113 della Legge di Stabilità ha provveduto all'eliminazione della suddetta penalizzazione con riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017.
Quindi, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
La nuova normativa si applica ai trattamenti pensionistici decorrenti dal
1º gennaio 2015.
Bonus bebè (comma 125)
Il comma 125 introduce la previsione che per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito IRPEF è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia.
La condizione per poter fruire dell'assegno é che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'INPS.
Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore
dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.
Proroga del blocco della contrattazione e dell'indennità di vacanza contrattuale (commi 254-255)
Il comma 254 proroga al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione con la possibilità dei rinnovi contrattuali solo per la parte normativa.
Pertanto, anche per il 2015 vi è il blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 9, comma 17, del D.L. n.
78 del 2010 e dal DPR n. 122 del 3 settembre 2013, con conseguente
slittamento del triennio contrattuale dal 2015/2017 al 2016/2018.
Il successivo comma 255 proroga al 2018 l’indennità di vacanza contrattuale. Quindi, è estesa sino al 2018 la normativa in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
Riduzione del Fondo Arricchimento Offerta Formativa (comma
306)
Viene operato un taglio di 30 milioni di euro ai finanziamenti ai sensi della legge 440 del 1997.
Inoltre, per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme non utilizzate ai sensi della legge n. 167 del 2009 (somme relative ai finanziamenti dei Progetti Nazionali delle scuole non impegnati) versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario.
Istituzione Coordinatori regionali avviamento pratica sportiva
(comma 328)
A decorrere dal 1º settembre 2015 l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Abrogazione esoneri e semiesoneri collaboratori dirigente scolastico (comma 329)
Viene abrogato l’art. 459 del D.Lgs. n. 297 del 1994 con la conseguenza che dall’a.s. 2015/2016 non è più possibile conferire esoneri e semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente.
Abrogazione comandi (commi 330 -331)
A decorrere dall’A.S. 2015/2016 non sono consentiti comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni comunque denominate del personale docente e ATA presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e istituzioni private
Sono fatti salvi:
- i collocamenti fuori ruolo per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;
- i collocamenti fuori ruolo per 'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica (art. 307 del D.Lgs. n.
297/1994);
- le prerogative sindacali.
Divieto supplenze brevi personale ATA (comma 332)
A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:
- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore per la sostituzione dei colleghi assenti che, quindi, possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
Divieto supplenze brevi personale docente (comma 333)
A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.
Finanziamenti per l'attività di digitalizzazione (comma 335)
Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al punto precedente.
Nuovo regime di split payment (comma 629)
Viene introdotta una nuova modalità di versamento dell'IVA in base alla quale le Amministrazioni Pubbliche corrispondono ai propri fornitori di beni e servizi solo l'importo del corrispettivo, al netto dell'IVA indicata in fattura. Le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono poi versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori (c.d. split payment).
Il MEF, con il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, ha affermato che il nuovo regime di “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, a condizione che l’esigibilità dell’IVA si realizzi dopo tale data.
Il Ministero ha comunicato che è in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
- utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.
Spesa e monitoraggio supplenze brevi (commi 695 e 696)
Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
Viene, inoltre, previsto che il MIUR provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il MEF è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Tetto importi trattamenti pensionistici (commi 707 -708)
Il comma 707 introduce un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore
della riforma Fornero delle pensioni (Decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214).
Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata da quella eventualmente maturata tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell’erogazione della pensione medesima. Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, resta fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi per i dipendenti pubblici che accedano al pensionamento con un’età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.
Le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.