La legge di stabilità e la scuola (2)

 da www.italiascuola.it:

La  Legge,   che  consta   di  un  unico   articolo e  735  commi, è  entrata in vigore il 1°  gennaio 2015, fatte salve  specifiche decorrenze previste dalle singole norme.

 

Analizziamo alcune  disposizioni di interesse per il personale della  scuola  e per il funzionamento delle  istituzioni scolastiche.

 

Fondo per la realizzazione del Piano "La Buona Scuola" (comma

4)

 

Viene istituito un fondo  denominato «Fondo  "La buona  scuola"», con la dotazione di  1.000 milioni di  euro  per l'anno 2015  e di  3.000 milioni di euro  annui  a decorrere dall'anno 2016.

 

Il  Fondo    è   finalizzato   agli    interventi   di   rafforzamento   dell'offerta formativa e della  continuità didattica, della  valorizzazione dei  docenti  e della  sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano  straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla  formazione dei docenti e dei dirigenti.

 

Stabilizzazione del bonus di 80 euro (commi 12-15)

 

Il comma 1-bis  dell’articolo 13  del  D.P.R. n.  917/86 viene  modificato al fine di stabilizzare la normativa sul c.d. "Bonus 80 euro".

 

Viene,  quindi, previsto che qualora l’imposta lorda  determinata sui redditi di cui agli  articoli 49 del  TUIR con esclusione di quelli indicati nel  comma

2,  lettera a),  e 50,  comma 1,  lettere a), b), c),  c-bis), d), h-bis) e l), sia di  importo  superiore a  quello   della   detrazione spettante,  compete  un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari  a:

 

- 960  euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

 

- 960  euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro  ma non  a

26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di

2.000 euro.

 

Ai   fini   della    determinazione   della    soglia    di   reddito   rilevante   per l’attribuzione del  cd. "Bonus   80  euro" non  si  computano le  riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.

 

Viene,  inoltre, previsto che è il sostituto d'imposta a dover riconoscere al lavoratore  in   via   automatica  il   credito  spettante  sugli    emolumenti

 

 

 

 

 

corrisposti in ciascun  periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme  erogate   sono    recuperate  dal   sostituto   d’imposta  mediante l’istituto della  compensazione. Gli enti  pubblici e le amministrazioni dello Stato   possono recuperare  le  somme erogate anche  mediante riduzione dei  versamenti delle  ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei  contributi previdenziali. In quest'ultimo caso  l'INPS  e gli  altri enti gestori di  forme di  previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non  versati alle  gestioni  previdenziali  rivalendosi  sulle   ritenute  da  versare mensilmente all'erario.

 

Con riferimento alla  riduzione dei  versamenti dei  contributi previdenziali conseguente all'applicazione  di  quanto sopra   descritto,  restano in  ogni caso ferme le aliquote di computo delle  prestazioni. L'importo del  credito riconosciuto è indicato nella  certificazione unica  dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

 

Requisiti contributivi per l'accesso alla pensione (comma 113)

 

La  normativa sulle  pensioni introdotta  dalla  Riforma Fornero prevedeva penalizzazioni  dell’1%  per   ogni   anno   di   anticipo  ai   62   anni   di   età nell’accesso   alla   pensione  anticipata   e   del   2%    per   ogni    anno    di precedente al compimento dei 60 anni  di età.

 

Il comma 113  della  Legge  di Stabilità ha provveduto all'eliminazione della suddetta  penalizzazione  con   riferimento  ai   soggetti  che   maturano il requisito  di  anzianità  contributiva  per  l’accesso   al  trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017.

 

Quindi,  sulla   quota  di  trattamento  relativa  alle   anzianità  contributive maturate  antecedentemente il  1°  gennaio 2012   di  tali   soggetti non  si applicano la  riduzione percentuale pari ad  1 punto percentuale per  ogni anno  di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62  anni e di 2 punti percentuali per  ogni  anno  ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

 

La nuova  normativa si applica ai  trattamenti  pensionistici decorrenti dal

1º gennaio 2015.

 

Bonus bebè (comma 125)

 

Il comma 125  introduce la previsione che  per  ogni  figlio nato  o adottato tra  il 1º gennaio 2015  e il 31 dicembre 2017  è riconosciuto un assegno  di importo pari  a 960  euro  annui  erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

 

L'assegno,   che   non   concorre  alla   formazione  del   reddito  IRPEF   è corrisposto fino  al  compimento del  terzo   anno  di  età  ovvero del  terzo anno  di ingresso nel  nucleo  familiare a seguito dell'adozione, per i figli  di cittadini italiani o di uno  Stato  membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia.

 

La  condizione per  poter fruire  dell'assegno é  che  il  nucleo   familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della  situazione economica equivalente (ISEE)  non superiore a 25.000 euro  annui.

 

L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'INPS.

 

Qualora  il   nucleo   familiare  di   appartenenza  del   genitore  richiedente l'assegno sia  in  una  condizione  economica corrispondente  a  un  valore

 

 

 

 

 

dell'ISEE non  superiore a 7.000 euro  annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

 

Proroga     del  blocco  della   contrattazione    e    dell'indennità  di vacanza contrattuale (commi 254-255)

 

Il comma 254  proroga al  31  dicembre 2015   il  blocco   economico della contrattazione con  la possibilità dei  rinnovi contrattuali solo  per  la parte normativa.

 

Pertanto,  anche  per  il 2015  vi  è il blocco  economico della  contrattazione già  previsto fino  al 31  dicembre 2014  dall'art. 9,  comma 17,  del  D.L.  n.

78  del  2010  e dal  DPR n.  122  del  3  settembre 2013, con  conseguente

slittamento del triennio contrattuale dal 2015/2017 al 2016/2018.

 

Il   successivo comma  255    proroga  al   2018    l’indennità  di   vacanza contrattuale.  Quindi, è  estesa   sino  al  2018   la  normativa in  base  alla quale   l'indennità di  vacanza contrattuale  è  quella   in  godimento  al  31 dicembre 2013.

 

Riduzione del  Fondo Arricchimento  Offerta  Formativa  (comma

306)

 

Viene  operato un  taglio di  30  milioni di  euro  ai  finanziamenti ai  sensi della  legge  440  del 1997.

 

Inoltre, per  l'anno 2015, una  quota parte, pari  a 10  milioni di euro, delle somme  non   utilizzate  ai  sensi   della   legge   n.   167   del   2009   (somme relative   ai    finanziamenti   dei    Progetti   Nazionali   delle    scuole    non impegnati) versate all'entrata dello  Stato  rimane acquisita all'erario.

 

Istituzione  Coordinatori regionali  avviamento pratica  sportiva

(comma 328)

 

A decorrere dal  1º settembre 2015  l'organizzazione e  il  coordinamento periferico del servizio di educazione fisica  sono  di competenza degli  Uffici Scolastici Regionali e  del  dirigente ad  essi  preposto, che  può  avvalersi della  collaborazione di un  dirigente scolastico o di un  docente di ruolo  di educazione fisica,  il quale  può essere  dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

 

Abrogazione  esoneri  e  semiesoneri collaboratori dirigente scolastico (comma 329)

 

Viene  abrogato l’art. 459  del  D.Lgs.  n.  297  del  1994  con la conseguenza che    dall’a.s.   2015/2016   non    è   più    possibile   conferire   esoneri   e semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente.

 

Abrogazione comandi (commi 330 -331)

 

A decorrere dall’A.S. 2015/2016  non  sono  consentiti comandi, distacchi, fuori ruolo  o utilizzazioni comunque denominate del  personale docente e ATA presso  altre pubbliche amministrazioni e presso  enti, associazioni e istituzioni private

 

Sono fatti salvi:

 

- i collocamenti fuori ruolo  per  i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;

 

 

 

 

 

- i  collocamenti   fuori  ruolo   per  'organizzazione  ed   il   coordinamento periferico  del   servizio  di   educazione  fisica   (art.  307   del   D.Lgs.    n.

297/1994);

 

- le prerogative sindacali.

 

Divieto supplenze brevi personale ATA  (comma 332)

 

A  decorrere dal  1º  settembre 2015, i  dirigenti  scolastici non  possono conferire le supplenze brevi a:

 

-  personale appartenente al  profilo  professionale  di   assistente amministrativo, salvo  che  presso  le  istituzioni  scolastiche il  cui  relativo organico di diritto abbia  meno  di tre  posti;

 

- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

 

- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per  i primi sette  giorni di assenza.

 

Alla  sostituzione  si  può  provvedere mediante l'attribuzione  al  personale in  servizio delle  ore  per la  sostituzione  dei  colleghi assenti che,  quindi, possono  essere  attribuite dal  dirigente scolastico anche  al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano  il  Fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta  formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

 

Divieto supplenze brevi personale docente (comma 333)

 

A  decorrere dal  1º  settembre 2015, i  dirigenti  scolastici non  possono conferire supplenze brevi al personale docente per  il primo giorno di assenza.

 

Finanziamenti per l'attività di digitalizzazione (comma 335)

 

Per le  attività di  digitalizzazione dei  procedimenti amministrativi  affidati alle  segreterie scolastiche,  al  fine  di  aumentare l'efficacia e  l'efficienza delle  interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per  l'anno 2015  la spesa  di  10  milioni di  euro  a valere sulle riduzioni di spesa di cui al punto precedente.

 

Nuovo regime di split payment (comma 629)

 

Viene  introdotta una  nuova modalità di  versamento dell'IVA in  base  alla quale   le  Amministrazioni  Pubbliche corrispondono  ai  propri fornitori  di beni  e servizi solo  l'importo del  corrispettivo, al netto dell'IVA indicata in fattura. Le   pubbliche   amministrazioni   acquirenti   di    beni    e   servizi, ancorché non  rivestano la  qualità di  soggetto  passivo dell’IVA,  devono poi  versare direttamente  all’erario l’imposta sul  valore aggiunto che  è stata addebitata loro  dai fornitori (c.d. split payment).

 

Il MEF, con  il comunicato stampa n.  7 del  9 gennaio 2015, ha affermato che il nuovo  regime di “split payment” si applica alle  operazioni fatturate a  partire dal  1°  gennaio 2015,  a  condizione che  l’esigibilità  dell’IVA si realizzi dopo  tale  data.

 

Il Ministero ha comunicato che è in fase  di perfezionamento il decreto di attuazione delle  nuove  disposizioni in materia di scissione dei  pagamenti (split  payment)  previste dall’articolo 1,  comma  629,   lettera  b),   della legge  23 dicembre 2014, n. 190  (legge di stabilità 2015).

 

 

 

 

 

 

Nello  schema di decreto di attuazione viene  precisato che il meccanismo della  scissione dei  pagamenti si applica alle  operazioni fatturate a partire dal 1°  gennaio 2015, per  le quali  l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa  data.

 

In  merito  all’esigibilità  dell’imposta,  si   prevede  altresì  che,   per   le operazioni  soggette   al   meccanismo   della    scissione    dei   pagamenti, l’imposta  divenga  esigibile  al   momento  del   pagamento  della   fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della  fattura.

 

Infine,  viene    stabilito  che   il   versamento  dell’imposta  possa   essere effettuato, a  scelta   della   pubblica amministrazione  acquirente,  con  le seguenti modalità:

 

- utilizzando  un  distinto versamento dell’IVA dovuta per  ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

 

- in ciascun  giorno del  mese,  con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per  le quali  l’imposta è divenuta esigibile in tale  giorno;

 

- entro il  giorno  16  di  ciascun   mese,   con  un  versamento cumulativo dell’IVA dovuta  considerando tutte  le  fatture per   le  quali   l’imposta  è divenuta esigibile nel mese  precedente.

 

Tuttavia viene  previsto che,  fino  all’adeguamento dei  sistemi informativi relativi  alla   gestione  amministrativo  contabile  delle   pubbliche amministrazioni interessate e,  in  ogni  caso,  non  oltre il 31  marzo  2015, le  stesse   amministrazioni  accantonino  le   somme occorrenti per il successivo   versamento    dell’imposta,    che    deve     comunque    essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

 

Spesa e monitoraggio supplenze brevi (commi 695 e 696)

 

Per garantire il pagamento delle  supplenze brevi e saltuarie del personale docente,  amministrativo,  tecnico e  ausiliario è  autorizzata la  spesa  nel limite di  64,1  milioni di  euro, per  l'anno 2014. Nelle  more  dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze di assegnazione dei fondi,   lo   stesso    Ministero   è   autorizzato,   sulla    base    delle    vigenti procedure, ad  ammettere al  pagamento entro i  predetti limiti le  spese per  supplenze brevi e saltuarie anche  in  deroga all'effettiva  disponibilità delle  suddette somme sui pertinenti capitoli e piani  gestionali.

 

Viene,  inoltre, previsto che il MIUR provvede al monitoraggio trimestrale delle  spese  per  supplenze brevi e saltuarie del  personale docente, amministrativo,  tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al MEF - Dipartimento della  Ragioneria generale dello  Stato entro il  mese successivo alla  chiusura di ciascun  trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti  rispetto  al  fabbisogno  previsto,  il  MEF  è  autorizzato  ad apportare  le  necessarie variazioni  compensative tra  le  risorse iscritte in bilancio  per   le  spese   di  funzionamento   delle   istituzioni   scolastiche  e quelle  relative al pagamento delle  supplenze brevi e saltuarie.

 

Tetto importi trattamenti pensionistici (commi 707 -708)

 

Il     comma  707    introduce   un    limite   ai    trattamenti    pensionistici, prevedendo  che   non   possano    eccedere  l’importo   che   sarebbe stato liquidato secondo  le regole  di  calcolo  vigenti prima dell’entrata in  vigore

 

 

 

 

 

della  riforma Fornero delle  pensioni (Decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   22  dicembre 2011, n.

214).

 

Ai fini  della  determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva  necessaria per il  conseguimento  del  diritto alla  pensione, integrata  da  quella   eventualmente  maturata  tra   la  data   del conseguimento del diritto alla  pensione e la data  di decorrenza del primo periodo utile  ai  fini  dell’erogazione della  pensione medesima. Il limite si applica anche  ai trattamenti pensionistici già  liquidati alla  data  di entrata in vigore della  legge.

 

Inoltre, resta  fermo, in  ogni  caso,  il termine di  24  mesi  per i dipendenti pubblici che accedano al pensionamento con un’età inferiore a quella corrispondente  ai  limiti di  età  per  la  liquidazione dei  trattamenti di  fine servizio comunque denominati.

 

Le   disposizioni  di   cui   sopra    non   trovano   applicazione  nei   casi   di cessazione dal  servizio per  raggiungimento dei  limiti di età  previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per  inabilità derivante o meno  da causa  di servizio, nonché  per decesso  del dipendente.

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